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Regesto

Opposizione contro un contratto di vendita concernente un podere agricolo (art. 19 cpv. 1 lett. a e 21 cpv. 1 lett. b LPF).
1. L'art. 21 cpv. 1 lett. b LPF, secondo cui la procedura d'opposizione non concerne gli atti giuridici conclusi allo scopo di attuare opere di carattere pubblico, si applica solo se l'interesse pubblico perseguito dall'acquisto del terreno può essere determinato in certa misura e se l'atto giuridico è direttamente vincolato al soddisfacimento del bisogno pubblico addotto. Tale condizione va negata nella fattispecie, dato che l'interesse pubblico è sufficientemente concreto solo per un quarto della superficie compravenduta e che, per considerazioni di principio, non è possibile escludere solo in parte la procedura di opposizione. È lasciata indecisa la questione se la rinuncia all'opposizione possa essere subordinata a determinati oneri (consid. 7).
2. Accaparramento ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LPF; applicabilità agli acquisti di terreno da parte di enti pubblici: non è necessaria un'intenzione soggettiva determinata, basta un accaparramento che ecceda il comprovato bisogno di terreno dell'ente pubblico (consid. 8).