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Regesto

Azione di diritto amministrativo concernente l'esenzione da contribuzioni cantonali (art. 116 lett. f OG).
1. Il contributo di miglioria prelevato da un consorzio obbligatorio costituito dallo Stato per adempiere compiti di interesse pubblico è una contribuzione cantonale ai sensi della citata norma (consid. 1a e b).
2. L'azione non è vincolata ad un termine (consid. 1 d). Parte convenuta è l'ente che reclama il contributo (consid. 2).
3. L'esenzione dalle imposte dirette cantonali sancita a favore della Confederazione dall'art. 10 LF sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione del 26 marzo 1934 non si applica ai contributi di miglioria (consid. 4).
4. Diritto dell'Amministrazione dei telefoni di porre senza indennizzo nelle strade pubbliche i cavi necessari, e di percorrerle gratuitamente (art. 5 LIE) (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 5 LIE