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Regesto

Art. 9 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 356 segg. CO; legislazione ginevrina in materia di disoccupazione; procedura di consultazione prima dell'adozione del regolamento esecutivo; salari minimi per gli impieghi di solidarietà; contratti collettivi e normali di lavoro; controllo astratto delle norme.
Art. 53 della legge in materia di disoccupazione del Canton Ginevra: consultazione dei partner sociali prima dell'adozione o della modifica di disposizioni esecutive. Tenuto conto delle circostanze, la violazione di questa disposizione nell'ambito dell'adozione del regolamento esecutivo del 23 gennaio 2008 della legge in materia di disoccupazione non costituisce un vizio sufficientemente grave da provocare l'annullamento di tutto il regolamento (consid. 3).
Art. 45G della legge: determinazione dei salari minimi per gli impieghi di solidarietà sul mercato complementare del lavoro. Il regolamento esecutivo del 23 gennaio 2008 è conforme a questa disposizione e i salari minimi sono stati fissati secondo la procedura speciale prevista a questo scopo (consid. 4 e 5).
Primato del diritto federale: i salari minimi fissati dall'art. 43 del regolamento esecutivo non sono contrari agli art. 356 segg. e 359 segg. CO sui contratti collettivi e normali di lavoro (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 9 e 49 cpv. 1 Cost., art. 43 del