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Regesto

Art. 90 OG; art. 4 e 116 CF; libertà della lingua; scuole private.
1. Il ricorso di diritto pubblico contro il rifiuto, il ritiro o la limitazione di un permesso di polizia non ha una funzione puramente cassatoria. Natura giuridica dell'autorizzazione ad aprire una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. I).
2. La libertà della lingua è garantita dal diritto costituzionale federale non scritto (consid. II/1). Essa è sottoposta alla riserva dell'art. 116 CF. Le misure fondate su questo testo costituzionale che i cantoni prendono per salvaguardare i quattro territori linguistici tradizionali della Svizzera, devono rispettare il principio della proporzionalità (consid. II/2); esse abbisognano di una base legale. Potere d'esame del Tribunale federale in materia d'interpretazione e d'applicazione del diritto cantonale (consid. II/3).
3. I cantoni possono, sulla base dell'art. 116 CF, determinare anche per le scuole private la lingua in cui dev'essere dato l'insegnamento (consid. II/2). Ammissibilità della prescrizione secondo cui gli scolari, dopo un determinato termine, devono poter seguire l'insegnamento nella lingua del cantone e devono poi passare in una scuola ove le lezioni vengono impartite in tale lingua (consid. II/3b).
4. Presupposti per il ritiro e la limitazione del permesso di tener aperta una scuola privata secondo il diritto zurigano (consid. III).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 90 OG