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Regesto

Art. 105 e art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.; art. 2, art. 23bis e art. 28 LAlc; art. 23 OLalc; art. 4 cpv. 5, art. 19 e art. 21 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche; tassa di monopolio in caso d'importazione di bevande alcoliche; nozione di "bevanda distillata"; conseguenze, dal profilo della legislazione sull'alcool e sulle derrate alimentari, del trattamento termico del vino mediante crioconcentrazione; aliquota d'imposta applicabile.
Imposizione dell'importazione di due bevande straniere che contengono tra l'altro del vino trattato mediante crioconcentrazione. Conferma della giurisprudenza secondo cui l'alcool contenuto in queste bevande non è stato ottenuto unicamente mediante fermentazione, di modo che questi prodotti sono considerati giuridicamente come "bevande distillate" ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAlc. L'ammissibilità del principio della crioconcentrazione dal profilo della legislazione sulle derrate alimentari non cambia niente in concreto, dato che questo procedimento non è stato utilizzato unicamente per la stabilizzazione microbiologica del vino, ma anche per arricchire il tenore alcolico e che i limiti determinanti non sono stati rispettati (consid. 4).
Inapplicabilità dell'aliquota ridotta del 50 per cento per i vermut e gli altri vini aromatizzati giusta l'art. 23bis cpv. 2 lett. c LAlc. In mancanza di una definizione specifica nella legge sull'alcool, la nozione di "vermut" dev'essere concretizzata anche alla luce delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Sia i vini aromatizzati ai sensi dell'art. 21 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche che le bevande aromatizzate a base di vino secondo l'art. 19 di tale ordinanza possono essere definiti dei vermut secondo l'art. 23bis cpv. 2 lett. c LAlc, a condizione che delle sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia siano state utilizzate ai fini dell'aromatizzazione. Le bevande litigiose nella fattispecie non possono essere trattate come dei vini aromatizzati poiché possiedono una proporzione di vino (non trattato) troppo debole e un tenore di alcool troppo basso. Non adempiono neanche le prescrizioni concernenti le bevande aromatizzate a base di vino, poiché è stata loro aggiunta una bevanda distillata sotto forma di un componente alcolico ad alta gradazione ottenuto mediante la crioconcentrazione (consid. 5).

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Artikel: Art. 105 e art. 131 cpv. 1 lett. b Cost., art. 2, art. 23bis e art. 28 LAlc, art. 23 OLalc, art. 2 cpv. 1 LAlc