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Regesto

Art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 8 e 9 vecchio cpv. 3 (cpv. 4 nella versione in vigore dal 1° dicembre 2010) LPD, art. 2 CC. Obbligo di una banca di comunicare dati personali interni concernenti clienti.
Campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati alla vigilia di un processo civile, in particolare se viene mosso il rimprovero di un'inammissibile indiscriminata ricerca di prove; rapporto con la possibilità di chiedere l'assunzione di prove a titolo cautelare (consid. 4). La richiesta di comunicazione è stata presentata in modo contrario alle finalità della legge sulla protezione dei dati e quindi abusivamente (consid. 5)? In concreto non sono stati esposti interessi preponderanti del detentore della collezione di dati che giustificano un rifiuto del diritto di accesso (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 2 CC