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Regesto

Art. 314 CP. Infedeltà nella gestione pubblica commessa in relazione con un appalto di lavori pubblici.
Reato commesso da un municipale che, azionista per metà di una ditta partecipante ad un appalto di lavori pubblici, presenta un'offerta divergente dalle condizioni del capitolato e non rende attenti gli altri municipali su tale divergenza che è loro sfuggita, ottenendo così l'aggiudicazione dei lavori. L'equivalenza tra la prestazione offerta e quella fornita non fa venire meno il reato, il danno essendo rappresentato da quello inerente alla sottaciuta divergenza tra l'offerta (e la prestazione fornita), da un lato, e la prestazione richiesta dal capitolato, dall'altro (consid. 1-2).
I doveri dei membri di un'autorità con riferimento alla loro partecipazione ad una seduta che li concerne come titolari di un interesse privato sono regolati dal diritto cantonale (consid. 3).
Perché sia dato il reato di cui all'art. 314 CP basta che la mancata salvaguardia degli interessi pubblici in una procedura d'appalto abbia avuto luogo in un momento qualsiasi di tale procedura (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 314 CP