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Regesto

Art. 122 seg., 207 cpv. 1 e art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; art. 331 cpv. 3 CO; divorzio; conguaglio della previdenza professionale e liquidazione del regime dei beni (partecipazione agli acquisti); presa in considerazione delle riserve contributive alimentate dal datore di lavoro.
Le riserve contributive alimentate dal datore di lavoro esistenti al momento dell'avvio della procedura di divorzio concernono pagamenti futuri di contributi da parte della società datrice di lavoro e non pretese di previdenza professionale già acquisite dal lavoratore. In linea di principio esse non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione di uscita da dividere. La regolamentazione sul conguaglio della previdenza professionale non contiene alcuna lacuna (consid. 4.1). Non vanno conteggiate prestazioni di uscita ipotetiche (consid. 4.2).
Con la costituzione di riserve contributive da parte della società datrice di lavoro non vi è in linea di principio alcuna alienazione di beni da parte del lavoratore. Le riserve contributive vanno prese in considerazione nella valutazione delle azioni detenute dal lavoratore nella società datrice di lavoro nel quadro del calcolo degli acquisti (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 208 cpv. 1 n. 2 CC, art. 331 cpv. 3 CO