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Regesto

Obbligo di residenza del funzionario; art. 8 cpv. 1 OF.
- Libertà di domicilio e obbligo di residenza del funzionario (consid. 3a).
- Il permesso di abitare fuori del luogo di servizio dev'essere concesso al funzionario della Confederazione quando il fatto di abitare altrove non intralci il buon andamento del servizio e il compimento dei doveri di servizio (consid. 3b, c).
- Obbligo di residenza del funzionario e domicilio della famiglia (consid. 4).
- Il diniego del permesso di abitare fuori del luogo di servizio non deve assumere il carattere di un provvedimento disciplinare (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 cpv. 1 OF