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Regesto

Art. 330a cpv. 1 CO; attestato di lavoro; malattia.
Una malattia del lavoratore deve segnatamente essere menzionata in un attestato di lavoro nel senso dell'art. 330a cpv. 1 CO, se essa mette in questione la sua attitudine ad adempiere il compito svolto ed ha così costituito un motivo oggettivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro (consid. 4.1). Questo presupposto è dato, se un lavoratore, a causa della sua malattia, non ha potuto per più di un anno svolgere la sua precedente attività e al momento in cui il rapporto di lavoro è terminato non era prevedibile se e quando sarebbe stato in grado di svolgerla di nuovo (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 330a cpv. 1 CO