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Regesto

Art. 28 Cost., art. 11 CEDU, art. 22 Patto ONU II, art. 8 Patto ONU I, Convenzioni ILO n. 87 e 98, segnatamente art. 3 Convenzione ILO n. 87; risoluzione governativa che instaura un divieto di principio di accesso da parte dei sindacati agli stabili che lo Stato, oltre ad esserne proprietario, amministra anche come datore di lavoro, e che sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno.
Contenuto e portata della libertà sindacale garantita dall'art. 28 Cost., in particolare con riferimento alle attività dei sindacati (consid. 4.1). Richiamo delle norme di diritto internazionale che a loro volta tutelano detta libertà (consid. 4.2). Esposto del parere, non unanime, della dottrina sulla questione del diritto di accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili di un'azienda nonché dei "diritti derivati" ritenuti indispensabili dall'Organizzazione internazionale del lavoro per assicurare l'esercizio effettivo della libertà sindacale (consid. 4.3). La sentenza 6B_758/2011 del 24 settembre 2012 non trova applicazione in concreto poiché il diritto di accedere al luogo di lavoro concerne stabili pubblici e non fondi privati (consid. 5.1-5.3).
Lo Stato deve, tra l'altro, mettere i sindacati nella condizione di potere effettivamente organizzare liberamente le proprie attività (consid. 5.3.2), in linea con gli impegni derivanti dal diritto internazionale, segnatamente dalle Convenzioni ILO n. 87 e 98; in che misura queste ultime abbiano carattere self-executing non è determinante poiché esse si sovrappongono parzialmente agli art. 11 CEDU e 22 Patto ONU II (consid. 5.3.3).
Appartenenza degli stabili dell'Amministrazione cantonale al patrimonio amministrativo dello Stato e modalità concernenti l'uso ordinario e/o straordinario di beni pubblici (consid. 6.2.1). Lo Stato deve rispettare i diritti fondamentali (consid. 6.3). Il diritto di accedere agli stabili amministrativi è una componente essenziale della libertà sindacale (consid. 5.3.3.1, 5.3.3.2 e 5.4). Se il sistema contestato, che prevede un divieto di accesso di massima da parte dei sindacati agli stabili amministrativi e sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno, è sorretto da un interesse pubblico pertinente (consid. 6.4.1), esso configura tuttavia un'ingerenza eccessiva nella libertà sindacale: è quindi sproporzionato e va annullato. Invito alle parti in causa a cercare un accordo in via negoziale ed esempi di misure ammissibili (consid. 6.4.2 e 6.4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 28 Cost., art. 11 CEDU, art. 22 Patto ONU II, art. 8 Patto ONU I