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Regesto

Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente Poteri di rappresentanza
1. Chi conclude un contratto di giro bancario con una banca in nome di una società e apre un conto per la stessa deve essere autorizzato a tal fine (consid. 3).
2. Una banca che non verifica questa facoltà contravviene ai suoi obblighi (consid. 4).
3. Art. 470 cpv. 2 CO. Revoca dell'assegno nei confronti dell'assegnato allorquando è incerto se quest'ultimo abbia comunicato l'accettazione all'assegnatario (consid. 5).
4. Art. 2 cpv. 2 CC. Chi non è responsabile della carenza di poteri di rappresentanza non commette abuso di diritto prevalendosene (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 470 cpv. 2 CO, Art. 2 cpv. 2 CC