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Regesto

Art. 5 LEF; responsabilità dei funzionari dell'Ufficio dei fallimenti.
Contrariamente al testo del § 12 cpv. 2 della legge zurighese sul notariato, vige attualmente nel Cantone di Zurigo una prassi secondo la quale i sostituti del notaio sono nominati non dal notaio, bensì dall'Obergericht. La responsabilità civile di un siffatto impiegato notarile è quindi retta dall'art. 5 cpv. 2 LEF, nella misura in cui egli agisce altresì come impiegato dell'Ufficio dei fallimenti; ciò significa che egli può essere convenuto in giudizio personalmente per un comportamento colposo nell'esercizio delle sue funzioni, e che viene allora meno la responsabilità del preposto all'Ufficio, salvo che l'art. 5 cpv. 1 LEF sia applicabile nei suoi confronti per colpa propria.

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Referenzen

Artikel: Art. 5 LEF, art. 5 cpv. 2 LEF, art. 5 cpv. 1 LEF