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Regesto

Riconoscimento in Svizzera di una sentenza arbitrale emanata in Francia (art. V n. 1 lett. e della Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958).
Il solo fatto che contro la sentenza arbitrale di cui viene chiesto il riconoscimento in uno Stato terzo sia proponibile o sia stato inoltrato, nel paese d'origine, un ricorso tendente al suo annullamento, non le toglie, di principio, il suo carattere obbligatorio ("binding"; consid. 2).
La sospensione della sentenza nello Stato di origine costituisce un motivo di opposizione ai sensi dell'art. V n. 1 lett. e della Convenzione di Nuova York solamente se essa è stata accordata mediante decisione giudiziaria (consid. 3).