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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Blocco di averi bancari in Svizzera a titolo di misure provvisionali ai sensi dell'art. 18 AIMP.
1. Diritto applicabile. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.
L'AIMP e l'OAIMP sono applicabili in assenza di un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica delle Filippine.
Essendo in discussione soltanto misure provvisionali ai sensi dell'art. 18 AIMP, il Tribunale federale limita il proprio esame alla questione se siano consentite in linea di principio l'assistenza giudiziaria internazionale e tali misure (consid. 2). Inammissibilità del ricorso diretto contro la decisione cantonale di prima istanza. Legittimazione ricorsuale ammessa in base all'art. 21 cpv. 3 AIMP, disposizione speciale restrittiva rispetto all'art. 103 lett. a OG (consid. 3).
2. Pretese irregolarità della procedura seguita dalle autorità cantonali di esecuzione.
- Art. 22 AIMP: malgrado ciò che potrebbe dedursi dalla lettera di tale disposizione, l'indicazione del rimedio giuridico non è una condizione di validità della decisione; lo scopo e la portata di questa non sono diversi da quelli dell'art. 35 PA. L'assenza di questa indicazione non ha causato nella fattispecie alcun pregiudizio ai ricorrenti (consid. 4a).
- Art. 21 cpv. 4 AIMP: sono muniti di effetto sospensivo solo i ricorsi proposti contro la decisione con cui è chiusa la procedura di assistenza giudiziaria e con cui è autorizzata la comunicazione delle informazioni allo Stato richiedente; nella fattispecie, tale decisione non è ancora stata emanata (consid. 4b).
- Restrizione del diritto di consultare gli atti, fondata sull'art. 27 cpv. 1 lett. c PA in relazione con l'art. 79 cpv. 3 AIMP: tale misura non è in contrasto con il diritto federale, poiché nell'attuale stato della procedura i documenti essenziali sono stati comunicati agli interessati e un più ampio diritto di consultazione è stato espressamente riservato per la fase finale della procedura (consid. 4c).
3. Ammissibilità della domanda di assistenza giudiziaria internazionale.
- Art. 1 e 63 cpv. 1 e 3 AIMP: apertura di un procedimento penale nello Stato richiedente. Benché gli scopi della domanda di assistenza giudiziaria internazionale siano nella fattispecie un poco ambigui, la volontà di perseguire penalmente le persone interessate appare chiaramente da varie note verbali, denunce o dichiarazioni del governo e del procuratore generale dello Stato richiedente (consid. 5a). L'attività svolta dagli avvocati che rappresentano in Svizzera lo Stato richiedente nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria è solo accessoria (consid. 5b). Reiezione della censura secondo cui la domanda mira a una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova (consid. 5c).
- Art. 2 AIMP: vizi della procedura all'estero. Le pretese subordinazione totale dei tribunali delle Filippine al potere esecutivo, violazione del principio della non retroattività della legge penale e impossibilità per i ricorrenti di presenziare al proprio processo sono obiezioni premature nella fase delle misure provvisionali; il Tribunale federale si limita per il momento a constatare che i fatti addotti non bastano per dimostrare un rischio obiettivo e serio di uno svolgimento viziato della procedura ai sensi dell'art. 2 AIMP (consid. 6).
4. Immunità nel diritto internazionale pubblico: l'immunità personale corrisponde a quella di cui gode lo Stato estero quando agisce "iure imperii"; essa costituisce un privilegio a favore di magistrati o funzionari che svolgono un'attività nell'interesse dello Stato che rappresentano, e non vale a favore di privati, anche se essi abbiano esercitato fino a pocanzi le più alte cariche pubbliche nello Stato estero (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: art. 18 AIMP, Art. 2 AIMP, art. 21 cpv. 3 AIMP, art. 103 lett. a OG mehr...