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Regesto a

Art. 79, art. 80 cpv. 1 e art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF. Ammissibilità del ricorso in materia penale contro una decisione di inammissibilità della Corte d'appello del Tribunale penale federale.
Le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sulla ricusazione del Procuratore generale della Confederazione e di altri membri della "taskforce FIFA" (nella procedura preliminare di diverse inchieste FIFA) sono state impugnate dal Procuratore generale della Confederazione e dal Ministero pubblico della Confederazione mediante istanze di revisione e di ricusazione ulteriore dinanzi alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. La Corte d'appello non è entrata nel merito delle stesse. Nella presente configurazione processuale, il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni di inammissibilità è di principio ammissibile (consid. 2).

Regesto b

Art. 59 cpv. 1, art. 60 cpv. 3 e art. 410 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1, art. 38a e art. 39 cpv. 1 LOAP. Revisione di decisioni sulla ricusazione del Procuratore generale della Confederazione a causa di motivi di ricusazione scoperti successivamente nei confronti di un giudice del Tribunale penale federale che ha partecipato a tali decisioni.
Nella procedura di revisione, la Corte d'appello del Tribunale penale federale ha applicato a ragione le disposizioni procedurali dell'art. 410 cpv. 1 CPP in relazione con l'art. 60 cpv. 3 CPP (e non quelle degli art. 121-128 LTF). L'art. 60 cpv. 3 CPP (ricusazione per dei motivi scoperti successivamente) è applicabile soltanto alle decisioni penali materiali dopo la conclusione della procedura principale passata in giudicato (ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 CPP). Le decisioni di inammissibilità della Corte d'appello reggono di fronte al diritto federale (consid. 3-6.5).

Regesto c

Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 58 cpv. 2 e art. 412 cpv. 1-3 CPP. Diritto di essere sentito.
Se ritiene l'istanza di revisione e di ricusazione ulteriore manifestamente inammissibile, l'istanza di ricorso può rinunciare a richiedere una presa di posizione scritta delle autorità e dei magistrati interessati. La Corte d'appello non ha nemmeno violato il suo obbligo di motivazione (consid. 6.6).

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Referenzen

Artikel: art. 410 cpv. 1 CPP, art. 60 cpv. 3 CPP, Art. 59 cpv. 1, art. 60 cpv. 3 e art. 410 cpv. 1 CPP, art. 37 cpv. 1, art. 38a e art. 39 cpv. 1 LOAP mehr...