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Regesto

Autonomia comunale.
1. Il comune è legittimato a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione dell'autonomia comunale se la decisione impugnata lo colpisce come titolare di pubblico potere; la sussistenza dell'autonomia e la eventuale sua lesione costituiscono questioni di merito (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Autonomia del comune ticinese in materia di polizia delle costruzioni (consid. 2).
3. Nozione di autonomia tutelabile con ricorso di diritto pubblico:
a) Questioni controverse nella giurisprudenza (consid. 3).
b) Ricapitolazione dell'evoluzione della giurisprudenza; analisi dei nuovi criteri assunti per stabilire l'esistenza di autonomia tutelabile in generale (consid. 4a, b), a protezione dell'attività del comune nel campo legislativo (consid. 4c) e in quello dell'applicazione del diritto (consid. 4d).
c) Estensione della protezione accordata al comune nell'ambito dell'applicazione del diritto cantonale (consid. 4e).
4. Il comune fruisce di autonomia tutelabile mediante ricorso di diritto pubblico in quelle materie che il diritto cantonale non regola esaurientemente, ma lascia, in tutto o in parte, all'ordinamento del comune, conferendogli contemporaneamente una notevole libertà di decisione. Se sono adempiute questa premesse, il comune può pretendere con il ricorso di diritto pubblico che le autorità cantonali, tanto nella procedura di approvazione di atti legislativi comunali, quanto nelle procedure di ricorso contro decisioni emanate dal comune, restino dal profilo formale nei limiti dei poteri di controllo loro assegnati dal diritto cantonale, dal profilo sostanziale che esse non cadano nell'arbitrio applicando norme del diritto comunale, cantonale o federale che disciplinano congiuntamente la materia in cui sussiste autonomia. A ciò non osta il fatto che nell'applicazione del diritto non comunale non competa al comune alcuna libertà di decisione (consid. 5).
Interpretazione contro il testo chiaro di una norma; art. 4 Cost.
Casi in cui è consentita l'interpretazione contro il testo chiaro di una norma (consid. 6).
Norme di salvaguardia della pianificazione futura ad effetto anticipato negativo; art. 50 della legge edilizia ticinese del 19 febbraio 1973; art. 22ter e 4 Cost.
1. Norma del diritto cantonale che autorizza l'esecutivo comunale a sospendere per due anni al massimo la decisione su una domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. La durata della restrizione della proprietà, istituita da tale norma ad effetto anticipato negativo, non costituisce elemento di validità della base legale richiesta dall'art. 22ter Cost., ma eventuale parametro per un giudizio sull'esistenza di un sufficiente interesse pubblico, rispettivamente sulla ricorrenza di un'espropriazione materiale. La menzionata norma del diritto edilizio ticinese non viola l'art 22ter Cost. (consid. 7, 8a, b, c). Il fatto che il termine biennale inizi a decorrere dal deposito di ogni singola domanda di costruzione non viola l'uguaglianza di trattamento (consid. 8d).
2. La decisione dell'autorità cantonale contraria al testo chiaro della citata norma edilizia e non giustificata da pertinenti ragioni, viola l'art. 4 Cost. e l'autonomia comunale (consid. 9).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost., art. 22ter Cost.