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Regesto

Art. 84 LTF; art. 6-8 Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; art. I cpv. 2 e art. IV dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali; art. 2 cpv. 5, art. 3, 5, 7 e 24 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC); art. 5 par. 1 lett. a CEAG e art. 64 cpv. 1 AIMP. Assistenza internazionale in materia penale: doppia punibilità.
Rifiuto, per mancato adempimento della condizione della doppia punibilità (consid. 2), di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia fondata su una decisione di condanna passata in giudicato, volta alla consegna a scopo di confisca di un dipinto esportato in Svizzera dalla legittima proprietaria in violazione di una norma sull'esportazione del diritto interno italiano (consid. 4).
La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile. Neppure l'Accordo bilaterale con l'Italia è applicabile, poiché il suo Allegato non include i dipinti (consid. 3).
Fatta la dovuta trasposizione, l'esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile poiché non è iscritto nell'Elenco federale, rispettivamente in un inventario italiano, né si sarebbe in presenza di un'importazione illecita visto ch'essa, come imposto dalla LTBC, non viola l'Accordo bilaterale con l'Italia, il cui Allegato non contempla i dipinti. L'ordinamento interno pubblico italiano non è determinante perché, in difetto di una diversa disposizione di un Accordo bilaterale, nessuno Stato è tenuto ad applicare e a rispettare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere (consid. 5 e 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 84 LTF, art. 5 par. 1 lett. a CEAG, art. 64 cpv. 1 AIMP