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Regesto

Violazione di proprietà fondiaria altrui. Stato di necessità.
1. Chi scatena delle valanghe, che possono causare danni, commette atto illecito (consid. D 2a).
2. La nozione di stato di necessità (art. 52 cpv. 2 CO, 701 cpv. 1 CC) deve essere unitaria. Se il diritto cantonale rinvia all'applicazione suppletiva degli art. 41 ss. CO, il rinvio vale anche per l'applicazione delle norme (art. 701 cpv. 1 CC) concernenti la violazione della proprietà fondiaria altrui in stato di necessità (consid. D 2b).
3. Presupposti ai quali lo scatenamento artificiale di valanghe è giustificato ai sensi dell'art. 701 cpv. 1 CC (consid. D 3).
4. Errore scusabile. Responsabilità di chi si presume in stato di necessità (consid. D 4-5). Determinazione dell'indemnità secondo l'art. 701 cpv. 2 CC. Potere di apprezzamento del giudice. Presa in considerazione di circostanze concrete (consid. D 6).

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Referenzen

Artikel: art. 701 cpv. 1 CC, art. 52 cpv. 2 CO, art. 701 cpv. 2 CC