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Regesto

Art. 12 cpv. 1 n. 5 et 6 LDA. Televisione mediante filo.
1. Esame della sentenza pubblicata in DTF 107 II 57 segg. alla luce dell'evoluzione ulteriore sul piano internazionale; conferma dei principi (consid. 3, 4).
2. Con la condizione secondo cui la comunicazione non deve essere fatta dall'azienda originaria, non va intesa la ritrasmissione da parte di un'organizzazione che abbia una determinata forma giuridica, bensì quella da parte di un ente autonomo (consid. 5).
3. La nozione di comunicazione pubblica non può essere definita in base ad un numero minimo di allacciamenti all'interno di una zona di concessione o di una rete; essa va delimitata dalla ricezione privata, non soggetta al diritto d'autore, mediante un criterio territoriale (consid. 6).
4. Obiezioni fondate su particolarità risultanti, per certi impianti di antenne collettive, dalla zona di ricezione naturale, da un preteso doppio pagamento e da divieti comunali di antenne; conferma della giurisprudenza (consid. 7).