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Regesto

Trattato di estradizione tra la Svizzera e la Germania. Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati.
1. Non si può dedurre dalla convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati che questi ultimi, dal punto di vista dell'estradizione, si trovano nella situazione di un cittadino svizzero e sfuggono pertanto a questa misura. Si può rifiutare l'estradizione sulla base dell'art. 33 cpv. 1 della convenzione, in considerazione dell'ordine pubblico svizzero o per mancanza di reciprocità? (consid. 1).
2. Estradizione in vista di un procedimento penale per:
a) estorsione; nozione di arricchimento indebito e del delitto politico congiunto (consid. 2a);
b) ricettazione; essa costituisce un atto di partecipazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 del trattato germano-svizzero di estradizione e può pertanto dar luogo all'estradizione nella misura in cui si riferisce ad uno dei reati menzionati ai num. 1-23 (consid. 2b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 cpv. 1 del