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Regesto

Legittimazione ricorsuale dell'ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF); ripartizione degli interessi sulla somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni.
1. L'ufficio dei fallimenti non è legittimato a ricorrere al Tribunale federale contro l'ordine impartitogli dall'autorità cantonale superiore di vigilanza di presentare all'autorità cantonale inferiore di vigilanza una nuova istanza tendente ad un aumento della tassa straordinaria autorizzata in precedenza ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 TarLEF (consid. 2).
2. Nella misura in cui la somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni non sia versata immediatamente, in ragione di processi pendenti o per altri motivi, ma sia depositata in modo fruttifero, gli interessi spettano in primo luogo ai creditori che hanno diritto alla somma netta ricavata dalla realizzazione (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 19 LEF