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Regesto

Decreto di sequestro avente per oggetto un fondo iscritto nel registro fondiario al nome di una società immobiliare di cui il debitore del creditore sequestrante ha acquistato il capitale azionario. Azione di contestazione di rivendicazione.
1. La questione a sapere se il creditore sequestrante ha reso il suo credito sufficientemente verosimile non deve essere discussa nel processo che oppone il terzo rivendicante al creditore sequestrante (consid. I/1).
2. Non è possibile fare ostacolo all'esecuzione forzata, fondandosi su di un'interpretazione letterale dell'art. 10 RFF, quando, giusta la legge civile quale interpretata dalla giurisprudenza, la dualità giuridica della società e del proprietario del capitale azionario non deve essere presa in considerazione in quanto il prevalersene costituisce abuso di diritto (consid. I/2).
3. La prova della circostanza che, come allegato dal creditore sequestrante, il debitore era ancora proprietario del capitale azionario della società al momento dell'esecuzione del sequestro risulta normalmente da un fatto negativo, cioè dall'assenza di cessione a un terzo. La società che sostiene che il capitale azionario non appartiene più al debitore deve quindi, in virtù delle regole della buona fede, partecipare alla procedura probatoria fornendo la prova di una cessione (consid. II/2).
4. Motivi particolari che, ai sensi della giurisprudenza, permettono nel caso concreto di affermare che la società è responsabile dei debiti dell'azionista unico (consid. II/3).

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Referenzen

Artikel: art. 10 RFF