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Regesto

Impugnazione di decisioni delle autorità di vigilanza; Ferie (art. 18, 19, 56, 63 LEF).
1. Le contestazioni relative all'applicazione delle tasse e spese esigibili in virtù della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento possono essere oggetto d'impugnazione da parte dell'ufficio delle esecuzioni dinanzi alle autorità di vigilanza (consid. 1).
2. Il divieto di procedere ad atti esecutivi contenuto nell'art. 56 LEF vale per le autorità di vigilanza solo nella misura in cui esse intervengono direttamente nel procedimento e prescrivono all'ufficiale esecutore di procedere ad un atto esecutivo. Per converso, ove le autorità di vigilanza si limitino a decidere sulla fondatezza di un reclamo o di un ricorso, non si è in presenza di un atto esecutivo ai sensi dell'art. 56 LEF. Ne discende che la prescrizione dell'art. 63 LEF, secondo cui il termine è prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle ferie o della sospensione, non è applicabile quando una siffatta decisione sia impugnata dinanzi a un'autorità di vigilanza (consid. 2-5).

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Referenzen

Artikel: art. 56 LEF, art. 63 LEF