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Regesto

Art. 19 cpv. 2 lett. a LStup; infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope; esposizione a pericolo della salute di molte persone; metanfetamina.
L'esistenza di un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup dev'essere valutata in funzione dell'esposizione a pericolo, diretta o indiretta, della salute di molte persone. Al riguardo la quantità di stupefacenti costituisce un elemento centrale di valutazione, anche se altri criteri possono essere presi in considerazione, quali i rischi connessi a una droga particolarmente pura o a una miscela pericolosa (consid. 2.1.1 e 2.1.2).
In quest'ambito, tenendo conto del potenziale pericolo di lesioni durature alla salute derivanti da un consumo regolare di queste sostanze, i limiti quantitativi stabiliti dalla giurisprudenza sotto l'egida del vecchio art. 19 cpv. 2 lett. a LStup restano pertinenti, in particolare trattandosi di eroina (12 grammi), cocaina (18 grammi), LSD (200 trip) e anfetamina (36 grammi) (consid. 2.1.3).
Il Tribunale federale non si è mai pronunciato sul limite valevole per la metanfetamina. Nel caso concreto ha tuttavia ritenuto che, per decidere dell'esistenza di un caso grave ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, non è contrario al diritto federale fare riferimento allo studio realizzato nel 2010 dalla Società svizzera di medicina legale, che raccomanda di fissare il limite per la metanfetamina sotto forma di cloridrato a 12 grammi di sostanza pura (consid. 2.2-2.4).

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