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Regesto

Polizia degli stranieri: trasformazione di un permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale.
- L'art. 12 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10 agosto 1964 conferisce ai lavoratori stagionali italiani un diritto, di guisa che l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo non è esclusa dall'art. 100 lett. b n. 3 OG (consid. 1a).
- Le norme contenute nell'art. 12 cpv. 1 della menzionata convenzione bilaterale sono direttamente applicabli ai fini della questione se il ricorrente sia o non sia soggetto alle misure di limitazione (consid. 2).
- La nozione d'anno civile non risulta affatto dall'Accordo tra la Svizzera e l'Italia né dal suo Protocollo finale e neppure dai documenti relativi a tale convenzione. Essa non può essere presa in considerazione per il computo dei soggiorni in Svizzera, dato che modifica la portata dell'art. 12 cpv. 1, introducendo una discriminazione tra i lavoratori stagionali secondo il periodo in cui comincia la loro stagione (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 100 lett. b n. 3 OG