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Regesto

1. Nullità del pignoramento. Competenza delle autorità cantonali di vigilanza ad accertarla d'ufficio, anche nel caso in cui il reclamo sia tardivo o proposto da terzi privi di veste attiva (consid. 1).
2. Procedura di sequestro. Il creditore sequestrante che partecipa a un pignoramento in via provvisoria nel senso dell'art. 281 LEF deve presentare una domanda di pignoramento definitivo entro il termine di 10 giorni dell'art. 278 LEF, applicabile per analogia (consid. 2 e 3).
3. Domanda di vendita che contiene implicitamente quella di pignoramento definitivo? (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 281 LEF, art. 278 LEF