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Regesto

Art. 276 cpv. 2 e art. 285 cpv. 2 CC; durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio.
Abbandono del pluralismo dei metodi (consid. 4.1). Contenuto e scopo della revisione del diritto in materia di mantenimento; tipi di mantenimento e gerarchizzazione (consid. 4.3). Linee guida nel Messaggio (consid. 4.4). Autonomia dei genitori; il principio di continuità quale punto di partenza (consid. 4.5). Modo di procedere se non c'è una suddivisione dei compiti attuata durante la comunione domestica; termini transitori quando il principio di continuità entra in linea di conto (consid. 4.6). Riepilogo delle opinioni dottrinali (consid. 4.6.1). Considerazioni sulla precedente regola dei 10/16 anni (consid. 4.6.2). Presa di posizione nel Messaggio (consid. 4.6.3). Creazione di linee direttive per il nuovo diritto; la necessità della cura da parte dei genitori personalmente quale punto di partenza (consid. 4.7). Equivalenza tra la cura da parte dei genitori stessi o da parte di terzi (consid. 4.7.1). Situazione legislativa in Germania (consid. 4.7.2). Abbandono della regola dei 10/16 anni (consid. 4.7.3). Letteratura in materia di psicologia infantile (consid. 4.7.4). Situazione in caso di figli provenienti da relazioni diverse (consid. 4.7.5). Modello fondato sui livelli scolastici; carattere oggettivabile della presa a carico scolastica da parte di terzi; esigibilità da parte del genitore che ha la cura del figlio di esercitare un'attività lucrativa al 50% a partire dall'obbligo scolastico del più giovane dei figli, all'80% a partire dal passaggio di quest'ultimo al livello secondario I ed al 100% a partire dal compimento dei 16 anni (consid. 4.7.6). Obbligo di esame circa ulteriori possibilità di cura da parte di terzi (consid. 4.7.7). Conclusioni intermediarie per la creazione di linee direttive: modello fondato sui livelli scolastici quale principio di base e obbligo di esame circa possibilità aggiuntive di cura da parte di terzi; riserva dell'effettiva possibilità di guadagno (consid. 4.7.8). Possibilità di scostarsi dalle linee direttive (consid. 4.7.9). Rapporto tra il contributo di mantenimento per la cura del figlio ed il contributo di mantenimento fra (ex) coniugi (consid. 4.8). Regola dei 10/16 anni applicata finora (consid. 4.8.1). Nessuna reintegrazione di elementi relativi alla cura del figlio nel contributo di mantenimento tra (ex) coniugi, dal punto di vista temporale si applica cioè lo stesso regime (consid. 4.8.2). Differenze sussistenti dal punto di vista quantitativo (consid. 4.8.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 276 cpv. 2 e art. 285 cpv. 2 CC