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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LAVS: Rendita per vedove.
- Per quanto concerne il diritto a rendita vedovile, le indennità uniche devono essere assimilate a pensioni alimentari versate sotto forma di rendita quando sono destinate a compensare la perdita degli alimenti delle donne divorziate ai sensi dell'art. 151 o 152 CC (conferma e precisazione della giurisprudenza; consid. 1).
- L'obbligo alimentare non deve necessariamente e unicamente essere dedotto dal testo del giudizio di divorzio o dalla convenzione sui suoi effetti accessori; esso può anche risultare da altri mezzi di prova quando ne possa essere dedotto che le prestazioni prestate dal marito a tenore del giudizio di divorzio o della convenzione sugli effetti accessori rappresentino un indennizzo per le pretese della moglie a pensione alimentare (cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 cpv. 2 LAVS, art. 151 o 152 CC