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Regesto

Art. 48 LEspr, art. 24 e 27 del regolamento del Tribunale federale concernente le commissioni federali di stima, del 24 aprile 1972 (RCFS); svolgimento della procedura di conciliazione.
La procedura di conciliazione ha per scopo di cercare un accordo, non di procedere all'istruzione delle opposizioni o delle domande d'indennità (consid. 2a, 3a).
Il fatto che ogni espropriato abbia il diritto di assistere alle udienze di conciliazione di ogni gruppo (art. 24 cpv. 2 RCFS) non significa che abbia anche il diritto di prendere la parola nei casi in cui non sia parte nella procedura (consid. 2a).
Il Presidente della Commissione federale di stima dispone di un ampio potere d'apprezzamento per decidere quali accertamenti debbano essere effettuati ai sensi dell'art. 27 RCFS (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: Art. 48 LEspr, art. 24 e 27 del