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Regesto

Diritto al rispetto della vita privata, consultazione di dati in materia di sicurezza dello Stato, diritto d'essere informati indiretto; art. 8 e 13 CEDU, art. 82 lett. a e art. 83 lett. a LTF.
La comunicazione del presidente della corte del Tribunale amministrativo federale allestita ai sensi dell'art. 18 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) può essere impugnata, nel contesto in esame, secondo l'art. 82 lett. a LTF (consid. 1.2). In considerazione del controllo giudiziario esercitato dalla CorteEDU nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, il ricorso può essere esaminato nel merito sulla base dell'art. 83 lett. a LTF (consid. 1.3.2).
Indicazioni sulla raccolta e sul trattamento di informazioni nell'ambito della sicurezza dello Stato e sul diritto d'essere informato indiretto secondo la LMSI (consid. 3).
Diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU (consid. 4.1); esigenze, sotto il profilo formale e sostanziale, per ingerenze secondo l'art. 8 n. 2 CEDU (consid. 4.2 e 4.3).
La LMSI costituisce una base sufficiente per la raccolta e il trattamento di informazioni e per il differimento della consultazione di documenti nella modalità del diritto d'essere informato indiretto (consid. 5.2); essa adempie alle esigenze di determinatezza (consid. 5.3), prevede meccanismi per la tutela dei diritti fondamentali (consid. 5.4), persegue scopi leciti (consid. 5.6) ed è proporzionale (consid. 5.6).
Diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU (consid. 6.1); ammissibilità della sorveglianza segreta e conservazione segreta di dati personali, esigenze al differimento delle informazioni (consid. 6.2).
Le modalità del diritto d'essere informato indiretto, la limitazione della conservazione di dati, nonché la sorveglianza parlamentare costituiscono meccanismi di protezione dei diritti fondamentali (consid. 7.1-7.3); le raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti nel quadro della sorveglianza segreta hanno carattere vincolante (consid. 7.4); condizioni per l'informazione dopo la decadenza dell'interesse al mantenimento del segreto (consid. 7.5); nel complesso, la LMSI regge di fronte all'art. 13 CEDU; rinvio della causa per nuovo esame ai sensi dei considerandi (consid. 7.7).

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Artikel: art. 8 e 13 CEDU, art. 82 lett. a e art. 83 lett. a LTF, art. 83 lett. a LTF, art. 8 n. 1 CEDU mehr...