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Regesto

Art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 41 della legge bernese del 2 febbraio 1964 sulla costruzione e la manutenzione delle strade; regolamento concernente i lavori pubblici del Comune di Grindelwald del 7 dicembre 2001; obbligo di prestare lavoro per la manutenzione delle strade; contributo sostitutivo.
Obbligo di prestare lavoro quale semplice pretesto per aumentare gli introiti fiscali (consid. 3)? Disattende il principio di uguaglianza prevedere che solo i proprietari fondiari di un comune hanno l'obbligo di prestare lavoro, rispettivamente di versare un contributo sostitutivo, al fine di garantire la manutenzione e la pulizia della rete delle strade comunali (consid. 4.3 e 4.4). Nel caso concreto il principio della parità di trattamento è ulteriormente disatteso perché ogni proprietario fondiario deve fornire la stessa prestazione, indipendentemente dal vantaggio che la manutenzione delle strade gli procura personalmente (consid. 4.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1 Cost.