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Regesto a

Eccezione di arbitrato; potere di esame del tribunale statale nel giudicare un patto d'arbitrato (art. 7 LDIP).
Il tribunale statale, che deve giudicare un patto d'arbitrato in favore di un tribunale arbitrale con sede in Svizzera, può e deve esaminare in modo solo sommario se tale patto esclude la sua competenza (conferma della giurisprudenza; consid. 3.2).
Applicazione al caso in cui sussiste un disaccordo sulla questione a sapere se il patto d'arbitrato si estenda alle pretese fatte valere innanzi al tribunale statale (consid. 3.3).

Regesto b

Interpretazione di un patto d'arbitrato.
Se un patto di arbitrato è formulato in modo tale da includere anche le controversie "in relazione con" il contratto, si deve dedurne che, secondo la presumibile volontà delle parti, queste abbiano voluto deferire esclusivamente al tribunale arbitrale tutte le pretese derivanti dalla fattispecie regolata dal contratto o che lo toccano direttamente (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: art. 7 LDIP