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Regesto

In virtù dell'art. 49 LEF, non si può più escutere una successione contro la quale è stata aperta una procedura di liquidazione a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 573 CC e 193 LEF).
Questa regola è, di massima, parimente applicabile quando, secondo l'art. 230 LEF, la liquidazione è sospesa e il fallimento è chiuso per mancanza d'attivi sufficienti.
Rivivono solo i pignoramenti effettuati in favore di determinati creditori e divenuti caduchi in seguito al fallimento in virtù dell'art. 206 LEF; questi creditori possono dunque far realizzare in loro favore gli oggetti che erano stati pignorati.
Gli altri creditori non possono far valere pretese su altri attivi successori che potessero ancora esistere; questi attivi spettano agli eredi che hanno rinunciato, in applicazione analogica dell'art. 573 cpv. 2 CC.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 49 LEF, art. 573 CC, art. 230 LEF, art. 206 LEF mehr...