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Regesto

Art. 41 cpv. 1, art. 60 cpv. 1 e 2 CO; art. 141bis CP; azione di restituzione di una somma di denaro versata per errore; prescrizione.
Il comportamento consistente nel rifiutare ostinatamente di restituire una somma versata per errore, senza altri atti di ostruzione o di dissimulazione, non realizza la fattispecie dell'impiego illecito di valori patrimoniali punibile secondo l'art. 141bis CP. Non esiste quindi, oltre all'azione di restituzione dell'indebito retta dall'art. 63 cpv. 1 CO, alcuna azione da atto illecito sottoposta a un termine di prescrizione più lungo (consid. 3-8).

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Referenzen

Artikel: art. 141bis CP, art. 60 cpv. 1 e 2 CO, art. 63 cpv. 1 CO