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Regesto

Art. 4 Cost., art. 6 n. 3 lett. c e d CEDU (Diritto di essere assistito da un avvocato, in particolare al momento di confronti).
Gli interessi giuridici del prevenuto devono essere difesi in maniera sufficiente ed efficace, anche da un avvocato assegnato d'ufficio. L'inattività delle autorità che tollerano che un avvocato violi in maniera grossolana e a scapito del prevenuto i suoi doveri professionali, può costituire una violazione dei diritti della difesa (consid. 2b-d).
Il prevenuto e il suo avvocato devono agire tempestivamente ed in maniera appropriata per la salvaguardia dei diritti della difesa. Questo principio si applica in particolare a domande di ripetizioni dei confronti. La decisione delle autorità di rinunciare alla ripetizione dei confronti non viola, nel caso concreto, i diritti della difesa (consid. 2e-f).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.