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Regesto

Formazione speciale; misure di pedagogia speciale tra 18 e 20 anni. Art. 5 e 24 della Convenzione del 13 dicembre 2006 relativa ai diritti delle persone con disabilità; art. 8 e 62 Cost.; Accordo intercantonale del 25 ottobre 2007 sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale; legge ginevrina sull'istruzione pubblica e regolamento ginevrino sull'integrazione dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari o disabili.
Diritti riconosciuti alle giovani persone disabili in materia di formazione speciale tra i 18 e i 20 anni. L'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale e la legislazione del Canton Ginevra conferiscono un diritto a misure di pedagogia speciale fino a 20 anni (consid. 5). Di conseguenza, il raggiungimento della maggiore età non costituisce un criterio ammissibile per rifiutare il proseguimento di queste misure (consid. 6). Quando, a termine, una persona disabile vi sarà in ogni caso accolta, un collocamento a titolo transitorio in un'istituzione per adulti all'approssimarsi della scadenza del diritto a misure di pedagogia speciale non è escluso. Questo collocamento deve essere conforme agli interessi della persona disabile e le misure di pedagogia speciale alle quali quest'ultima ha diritto fino a 20 anni devono essere garantite (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: art. 8 e 62 Cost.