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Regesto a

Art. 130 lett. d, 337 CPP; comparizione personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale, difesa obbligatoria.
Nonostante sia stato convocato al dibattimento dal tribunale di primo grado, il pubblico ministero può rinunciare a comparire personalmente se le condizioni della difesa obbligatoria non sono adempiute e chi dirige il procedimento non gli impone di sostenere personalmente l'accusa (consid. 1).

Regesto b

Vecchio art. 161 CP; sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali, reato insider.
Hanno carattere di fatti confidenziali suscettibili di influenzare i corsi anche gli intenti di rilevamento di una banca, nella misura in cui vanno oltre informali indagini esplorative e raggiungono un certo grado di probabilità di concretizzazione. La loro confidenzialità può risultare dall'utilizzo di un nome in codice nella conduzione delle trattative di rilevamento. L'idoneità di un fatto confidenziale a esercitare un influsso notevole sul corso di azioni in caso di sua divulgazione si determina in base alla probabilità che un investitore ragionevole fondi la sua decisione d'investimento sull'informazione (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 161 CP