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Regesto

Decisioni dei creditori adottate nella procedura fallimentare mediante circolare (art. 252 segg. LEF).
1. È lasciato all'apprezzamento dell'amministrazione del fallimento di determinare se le decisioni della seconda adunanza dei creditori siano da adottare seguendo il modo di procedere ordinario o mediante circolare (consid. 2).
2. Se un creditore del fallito rinuncia a far valere pretese fondate sulla responsabilità e spettanti a tale creditore in virtù di mutui accordati al fallito, la massa, rappresentata dall'amministrazione del fallimento, non è legittimata a chiedere in luogo del creditore il soddisfacimento di dette pretese. Alla massa non competono diritti maggiori di quelli che sarebbero spettati al fallito ove non fosse stato aperto il fallimento (consid. 3).
3. L'autorità di vigilanza di una fondazione è, in determinate condizioni, legittimata a proporre reclamo a nome della fondazione nella procedura ai sensi degli art. 17 segg. LEF (consid. 4).