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Regesto

Censura dei film.
1. Non è contrario all'art. 31 CF attribuire a rami economici differenti i cinema e le altre imprese di spettacolo e sottoporre soltanto i primi alla censura preventiva (consid. 2a).
2. Una disposizione presa in un cantone non viola l'art. 4 CF per il solo motivo ch'essa è in contraddizione con una decisione resa in un altro cantone (consid. 2c).
3. Un'autorità viola il principio dell'eguaglianza soltanto se emana una decisione inconciliabile con un'altra decisione presa da lei medesima (consid. 4).
4. Potere d'esame del Tribunale federale quanto al carattere nocivo di un film. Trattandosi d'una questione di fatto, il Tribunale federale non riesamina la decisione cantonale che con un particolare riserbo; non deve tramutarsi in una commissione federale di censura (consid. 3a).