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Regesto

Art. 5 cpv. 3 LAMI: Obbligo di informare la cassa circa il proprio stato di salute.
Reticenza. Stesura delle informazioni da parte di un terzo (consid. 1).
Art. 12 ss. LAMI.
La notificazione della malattia ad una compagnia d'assicurazione privata non sostituisce, di massima, la notificazione ad una cassamalati riconosciuta; conseguenze della notificazione tardiva (perenzione del diritto alle prestazioni, riduzioni delle prestazioni? consid. 2).
Art. 19bis LAMI.
- Il concetto dello stabilimento di cura non presuppone che questi disponga di una camera comune (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3 a).
- Tariffa applicabile quando lo stabilimento di cura in cui l'assicurato ha dovuto entrare non dispone di una camera comune (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 3 LAMI, Art. 19bis LAMI