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Regesto a

Art. 72 cpv. 2 lett. b, art. 74 cpv. 1 lett. b, art. 95 e 98 LTF; natura giuridica di una decisione concernente la diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC.
La diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC costituisce una misura d'esecuzione privilegiata sui generis, che si trova in uno stretto legame con il diritto civile ed è di natura pecuniaria (consid. 1.1). La decisione concernente una tale diffida ai debitori è in linea di principio una decisione finale di merito e non una misura cautelare (consid. 1.2).

Regesto b

Art. 289 cpv. 2 e art. 291 CC; surrogazione dell'ente pubblico nel diritto di richiedere una diffida ai debitori.
Se un ente pubblico anticipa i contributi per il mantenimento dei figli, il diritto di richiedere la diffida ai debitori gli è trasmesso per legge. L'ente pubblico ha in seguito anche il diritto di richiedere la diffida ai debitori per contributi futuri non ancora esigibili. L'ordine di diffida ai debitori è una decisione fondata sull'apprezzamento che permette di prendere in considerazione sia la situazione del debitore del contributo in mora sia quella dello Stato quale creditore surrogato della pretesa di mantenimento (consid. 2 e 3).

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Referenzen

Artikel: art. 291 CC, art. 95 e 98 LTF, Art. 289 cpv. 2 e art. 291 CC