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Regesto

Art. 46 cpv. 2 CF. Doppia imposizione.
1. La vendita di tutte le azioni di una societa anonima, il cui attivo principale consiste in un immobile, e il guadagno realizzato da tale operazione soggiaciono alla sovranità fiscale del cantone nel quale è situato l'immobile, ritenuto che il prezzo pagato corrisponda interamente o principalmente al controvalore del fondo (consid. 2).
2. L'art. 46 cpv. 2 CF vieta la doppia imposizione, sia la stessa attuale o meramente virtuale (consid. 3).
3. L'eccezione, motivata nel senso che un cantone sarebbe decaduto dal suo diritto d'imposizione per averlo fatto valere intempestivamente, può essere proposta solo dai cantoni parti in causa e non anche dal contribuente. Presupposti di tale eccezione (consid. 4).