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Regesto

Istigazione alla violazione del segreto d'ufficio (art. 24 cpv. 1, 320 no 1 cpv. 1 CP); motivi giustificativi (art. 27bis CP, art. 17 Cost., art. 32 CP, salvaguardia d'interessi legittimi).
È colpevole d'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio, chi, pur sapendo che il procuratore di distretto ha rifiutato di fornire informazioni sulle precedenti condanne di persone arrestate, si rivolge a un'assistente amministrativa del Ministero pubblico, le spedisce via fax una lista di persone, la prega di trasmettergli le informazioni, registrate in un computer a lei accessibile tramite codice di accesso, e la induce così a rivelargli dati segreti.
Nozione di "determinare" altri a commettere un crimine o un delitto (consid. 2).
Nozione di "segreto" concernente le pene pronunciate in udienza pubblica e iscritte in un registro ufficiale (consid. 3).
Intenzione di istigare (consid. 4).
L'apertura di un procedimento penale per istigazione alla violazione del segreto d'ufficio è conforme al senso e allo scopo della tutela delle fonti prevista all'art. 27bis CP (consid. 5a).
L'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio non si giustifica né in nome della libertà di stampa né di ipotetici doveri professionali dei giornalisti (consid. 5b).
Nella fattispecie non vi sono interessi legittimi da salvaguardare (consid. 5c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 27bis CP, art. 17 Cost., art. 32 CP