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Regesto

Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 250 LEF.
Per stabilire il momento di conoscenza del danno, dal quale decorre il termine di perenzione di un anno, è di rilievo - nel caso di deposito della graduatoria e dell'inventario, che è di regola determinante e deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) - quello dell'esame effettivo degli atti presso l'ufficio fallimenti o - qualora si rinunciasse all'esame medesimo - quello della scadenza del termine di pubblicazione.

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Artikel: Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS, art. 250 LEF