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Regesto

Art. 4 e 22ter Cost.; espropriazione secondo il diritto cantonale; indennità.
1. Cognizione del Tribunale federale adito con ricorso di diritto pubblico in materia d'indennità d'espropriazione secondo il diritto cantonale (consid. 1b).
2. L'autorità che versa agli atti nuovi documenti di cui intende prevalersi nella propria decisione è, in linea di principio, tenuta a darne avviso alle parti; può prescindere da tale avviso, senza incorrere in un diniego di giustizia, se utilizza un documento che chiunque avrebbe potuto consultare - nella fattispecie, il messaggio di un municipio a sostegno di una modifica del piano comunale delle zone -, oppure se si riferisce a indennità fissate per altri fondi nello stesso procedimento espropriativo (consid. 2a).
L'autorità può, effettuando una valutazione anticipata delle prove, rinunciare a un sopralluogo non suscettibile di modificare il risultato della stima (consid. 2b).
3. Nozione di offerta dell'espropriante e di richiesta dell'espropriato, ai sensi dell'art. 19 LEspr/VS. I principi della buona fede esigono di ammettere nella fattispecie l'esistenza di un'offerta dell'espropriante di un ammontare pari a quello determinato dalla Commissione di stima. Tale soluzione si giustifica anche con riferimento alle norme della procedura amministrativa cantonale sulla reformatio in pejus (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 e 22ter Cost., art. 19 LEspr