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Regesto

Art. 9 cpv. 1 LAVS e art. 20 cpv. 3 OAVS.
Visto che in occasione dell'iter legislativo della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) un adattamento del diritto contributivo AVS non è stato trattato, non esiste (per il momento) alcun motivo, per discostarsi dalla prassi costante, secondo cui è decisivo per un obbligo contributivo a norma dell'art. 20 cpv. 3 OAVS il carattere lucrativo di una comunità di persone. Non è compito del Tribunale federale di estendere l'obbligo contributivo AVS al di là della legge o dell'ordinanza (consid. 5.4).
L'impiego di somme di denaro in investimenti collettivi di capitale ha ad ogni modo - analogamente alla giurisprudenza sui commercianti in titoli e in fondi immobiliari - un carattere lucrativo e sottostà all'obbligo contributivo AVS, se attraverso importanti mezzi un investitore professionista realizza numerosi investimenti collettivi di capitale a rischio, i quali per lo meno in parte dimostrano una relazione stretta con la società datore di lavoro (consid. 6.3.3).

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Referenzen

Artikel: art. 20 cpv. 3 OAVS, Art. 9 cpv. 1 LAVS