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Regesto

Responsabilità della banca che versa a un terzo non autorizzato fondi affidatile da un cliente. Clausola di trasferimento del rischio. Gestione d'affari senza mandato.
1. Natura giuridica della pretesa del cliente verso la banca e della clausola con cui la banca trasferisce sui clienti il rischio di un'esecuzione priva di effetto liberatorio (consid. 3).
2. L'esercizio di una banca va assimilato a quello di un'industria sottoposta a pubblica concessione, ai sensi dell'art. 100 cpv. 2 CO (consid. 3).
3. Motivi giuridici che danno luogo al rigetto o alla riduzione delle pretese del cliente (consid. 4).
4. Gestione d'affari svolta dal cliente nell'interesse di due banche: deroga, per quanto concerne il diritto applicabile, alla norma abituale di collegamento (consid. 1a); modalità secondo le quali l'ammontare recuperato dal cliente è imputato ai crediti di quest'ultimo verso le due banche (consid. 5a, b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 100 cpv. 2 CO