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Regesto

LF sui fondi d'investimento (RS 951.31). Scioglimento di un fondo d'investimento illegale, la cui direzione non ha mai richiesto né ottenuto un'autorizzazione per svolgere l'attività.
1. È dato comunque un investimento collettivo ai sensi dell'art. 2 LFI, quando la direzione non sia in grado d'individualizzare gli averi degli investitori mediante l'indicazione precisa dell'utilizzazione e dello stato del loro capitale, ma debba limitarsi a un'informazione globale (consid. 2).
2. Ove non sia mai stata chiesta un'autorizzazione per svolgere l'attività, gli art. 44 segg. LFI si applicano solo per analogia; le misure di liquidazione hanno, per converso, la loro base legale negli art. 28 e 43 LFI. Se gli investitori effettuavano operazioni puramente speculative, l'autorità di vigilanza può ristabilire la legalità ordinando lo scioglimento immediato del fondo non autorizzato, senza dover tener conto delle conseguenze che tale misura può comportare per gli speculatori, che beneficiano solo indirettamente della legge (consid. 4).
3. I compiti dell'amministratore-liquidatore (art. 46 cpv. 2 in applicazione analogica) implicano pieni poteri sulla totalità del fondo illegale (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 2 LFI, art. 28 e 43 LFI