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Regesto

Art. 242 LEF, 45 segg. RUF; procedura di rivendicazione.
1. L'amministrazione del fallimento decide dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti sulle rivendicazioni della proprietà di beni detenuti dalla massa (art. 242 cpv. 1 LEF e 45 RUF): ovvero essa contesta la pretesa del terzo e gli fissa immediatamente un termine di dieci giorni per il promovimento dell'azione civile (art. 242 cpv. 2 LEF e 46 RUF), ovvero la riconosce e ne dà comunicazione al terzo dopo avere accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha deciso in senso contrario e che nessun creditore ha chiesto la cessione delle pretese della massa sulla cosa rivendicata (art. 47 segg. RUF) (consid. 2).
2. Concorrenza fra diritto di proprietà e diritto di ritenzione sul medesimo bene (art. 53 RUF): l'amministrazione del fallimento può pronunciarsi sul diritto di ritenzione solo dopo la crescita in giudicato della sentenza che respinge la rivendicazione del terzo; se la rivendicazione rimane incontestata, l'amministrazione del fallimento non deve occuparsi della lite che può sorgere tra il terzo rivendicante e il creditore che fa valere un diritto di ritenzione (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 242 LEF, art. 242 cpv. 1 LEF, art. 242 cpv. 2 LEF, art. 53 RUF